Art. 3.
(Organi di gestione).

      1. La gestione del «Parco nazionale della memoria e della pace» di Carrara e della Lunigiana è affidata a un collegio di gestione composto da undici membri scelti tra i rappresentanti del comune, della provincia e della regione, i rappresentanti delle associazioni della Resistenza, locali e nazionali, nonché studiosi e rappresentanti del mondo della cultura. Presiede il collegio un presidente nominato dai sindaci dei comuni interessati.
      2. Il collegio di cui al comma 1 definisce le modalità di gestione del «Parco nazionale della memoria e della pace» di Carrara e della Lunigiana e delle relative strutture, redigendo un progetto in conformità ai piani regolatori generali delle diverse località coinvolte e alle norme urbanistiche vigenti.
      3. Il collegio di gestione collabora con i competenti organi del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della difesa.
      4. Il collegio di gestione è autorizzato ad assumere il personale necessario allo svolgimento delle attività e dei compiti del «Parco nazionale della memoria e della pace» di Carrara e della Lunigiana.
      5. Ai fini di cui al comma 4 il collegio di gestione può utilizzare personale comandato o posto in mobilità proveniente da altre amministrazioni pubbliche.